Guida alle vendite mobiliari

Le vendite mobiliari

 

CONDIZIONI DI VENDITA

Gli oggetti sono posti in vendita nello stato in cui si trovano e senza alcuna garanzia, singolarmente oppure a lotti, al prezzo stabilito dal Giudice. Eventuali vizi degli oggetti non ne pregiudicano la vendita.

L’acquirente, oltre al prezzo d’acquisto deve corrispondere alla COVEG srl la percentuale di vendita, l’IVA su detta percentuale e qualora fosse richiesta, l’IVA su aggiudicazione e l’imposta di registro nelle misure di legge.

IL PAGAMENTO DEGLI OGGETTI ACQUISTATI DEVE ESSERE EFFETTUATO IMMEDIATAMENTE E PER CONTANTI FINO AD € 999,99 O CON ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI INTESTATI ALLIVG COVEG SRL NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.

In caso di mancato pagamento, gli oggetti acquistati saranno riposti in vendita sotto la responsabilità dell’acquirente inadempiente.
In caso di mancato ritiro entro il termine stabilito dall’IVG – COVEG srl, comporterà alla stessa un diritto di custodia, con la facoltà di depositare gli oggetti in altro luogo a spese e a rischio dell’acquirente.
Le vendite preannunciate non avranno luogo se il debitore avrà tempestivamente regolato la sua posizione – i luoghi, le date, gli orari delle vendite potranno essere modificati e i dati definitivi saranno quelli di cui i Bandi che tempestivamente saranno esposti a cura delle Autorità competenti – Le notizie contenute nel presente Bollettino sono presentate salvo errori od omissioni. Gli interessati dovranno sempre conferma all’Editore – Bollettino pubblicato ai sensi degli art. 16-17 del Regolamento IVG del 20/6/1960.

Vendite particolari conseguenti a procedure speciali.
Rientrano nella competenza degli II.VV.GG le varie vendite che trovano il loro prototipo negli artt. 1515, 1516 c.c. e 83 disp. Att. c.c. che consentono la soddisfazione coattiva del privato (la vendita in danno – l’acquisto in danno)La vendita delle quote, la vendita dei beni mobili sequestrati in quanto assistititi da privilegio in base al d. lgs. 1.9.1993, come modificato dalla legge 17.2.1994,n. 135 (credito agrario e peschereccio) la cui esecuzione è standardizzata sulle norme della procedura “ dell’esecuzione per autorità del creditore “ , la vendita dei corpi di reato su richiesta del cancelliere, la vendita degli autoveicoli gravati da privilegio del venditore in base al d.p.r. 15.3.27,n. 436 e le vendite coattive conseguenti il procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato o di Enti pubblici (R.D. 4.4.1910,n. 63).

Vendite mobiliari con incanto.
Art. 534 c.p.c. Dal combinato disposto dell’articolo in esame con l’art. 159 disposizioni attuazione al c.p.c. è desumibile, a favore degli II.VV.GG., un diritto di esclusiva in materia di vendita all’incanto.
La procedura dell’asta è regolata dagli artt. 534, 535, 536, 537 e 538 c.p.c. La vendita all’incanto deve essere preceduta dalla pubblicità legale e da quella commerciale, nonché dagli avvisi delle vendite che a sensi dell’art. 16 del D.M. n.109/97sono pubblicate sul “ bollettino ufficiale delle aste giudiziarie “ edito dall’ Istituto Vendite Giudiziarie.
L’incanto è aperto a tutte le persone presenti nel luogo dove si svolge (locali dell’Istituto o luogo di custodia dei beni).
Le persone presenti, secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, debbono essere almeno due.
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti per il prezzo base di cui all’art. 535 c.p.c. o, nel caso di vendita al II° incanto (art. 538 c.p.c.) al migliore offerente.
L’aggiudicazione avviene a favore del maggiore offerente allorché, dopo una duplice enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta. L’aggiudicatario è tenuto a norma dell’art. 540 c.p.c. a pagare immediatamente per contanti il prezzo.
In caso d’inadempienza (art. 540 c.p.c.) si procederà alla rivendita delle cose mediante nuovo incanto a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario.

Persone ammesse agli incanti.
Ogni persona, giuridicamente capace, può concorrere all’asta, ad eccezione di quelle indicate nell’art. 1471 c.c. Il divieto di cui all’art. 1471, n. 2° c.c., colpisce tutti coloro i quali, nell’esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro.